Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali

A. N. I. S. N.

 

 

 

 

STATUTO

e

REGOLAMENTO

 

 

 

 

Statuto

Rimini 16-20 settembre 1980

 

Regolamento

Approvato dalle Assemblee dell’8 dicembre 1986, del 13 dicembre 1987 e dell’11 dicembre 1988


STATUTO

Art. 1 - Costituzione ( [1] )

E’ costituita l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (A.N.I.S.N.) con sede in NAPOLI.

Art. 2

L’Associazione è apartitica e priva di carattere sindacale e non persegue scopi di lucro; promuove iniziative atte a migliorare le condizioni didattico-pedagogiche dell’insegnamento delle Scienze Naturali, secondo i bisogni dell’attuale società.

Art. 3 - Scopi

Nella consapevolezza del valore formativo dell’insegnamento delle Scienze Naturali, l’Associazione si propone i seguenti scopi:

1) stimolare le iniziative atte a migliorare la professionalità nell’insegnamento delle Scienze Naturali attraverso attività di formazione, aggiornamento e ricerca in collaborazione con Università ed altri Enti;

2) favorire e coordinare iniziative e realizzazioni didattiche contribuendo ad una più stretta e reciproca collaborazione fra gli Insegnanti e promuovendo convegni, riunioni, corsi di aggiornamento, escursioni ed altre attività culturali;

3) favorire i rapporti con le Associazioni consorelle italiane e straniere e con le altre Associazioni scientifiche;

4) curare la raccolta, l’organizzazione e la circolazione delle informazioni su tutto ciò che riguarda l’insegnamento delle Scienze Naturali e l’Educazione Ambientale;

5) curare in modo particolare la realizzazione di attività formative relative alla Educazione alla Salute, all’Educazione Ambientale e alla Conservazione e Protezione della Natura e delle sue risorse in un contesto pluridisciplinare edinterdisciplinare.

Art. 4 - Soci

Possono essere Soci ordinari dell’Associazione gli insegnanti di Scienze Naturali delle scuole di ogni ordine e grado e tutti coloro che hanno interesse all’insegnamento delle suddette discipline.

Possono essere Soci collettivi Enti e Scuole attraverso persone fisiche all’uopo delegate.

Art. 5

I Soci pagano una quota annua il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Qualora i Soci facciano parte di una sezione, la qUota sociale annuale potrà essere versata tramite le sezioni, secondo le modalità previste dall’articolo 18. I Soci collettivi pagano una quota doppia di quella dei Soci ordinari.

Art. 6

La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni;

b) dopo due anni di morosità nel pagamento della quota associativa annua; c) - per gravissimi motivi suggeriti all’Assemblea dal Consiglio Direttivo e approvati a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

1)      l’Assemblea dei Soci;

2)      il Consiglio Direttivo;

3)      il Presidente;

4)      il Collegio Sindacale;

5)      il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto i Soci ordinari e un delegato per ogni Socio collettivo. Ogni partecipante dell’Assemblea può essere latore di non più di una delega.

E’ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite dal regolamento dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno o su delibera del Consiglio DIrettivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci. L’Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, specificando il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve recare l’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per la modifica di articoli dello Statuto.

Art. 9

L’Assemblea stabilisce:

a) l’indirizzo generale dell’Associazione e il programma delle attività da svolgere;

b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

c) procede alla ratifica della ammissione dei nuovi Soci e della eventuale radiazione.

Art. 10 - Consiglo Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da 11 (undici) membri ed esprime nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti (o i loro delegati) di ciascuna delle Sezioni Regionali e, nelle regioni che ne siano prive, i Presidenti delle Sezioni Locali più rappresentative.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa di quattro Soci consiglieri almeno due volte all’anno.

Il Consiglio Direttivo regge e amministra l’Associazione:

- realizza il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;

 

- autorizza la costituzione delle strutture periferiche, dirime le eventuali controversie e decide il loro eventuale scioglimento;

- decide sulla ammissione o meno dei nuovi Soci. Le decisioni prese verranno ratificate dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Qualora un posto di consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, in sua assenza è sostituito dal vicepresidente.

Art. 13 - Organizzazione periferica

L’organizzazione periferica dell’Associazione è così articolata: 1) - Sezioni Regionali; 2) - Sezioni Locali; 3) -Gruppi di Soci.

Art. 14 - Sezione Regionale

La Sezione Regionale è istituita dal Consiglio Direttivo su richiesta di Sezioni Locali o Gruppi di Soci appartenenti alla stessa regione, nella quale si intende istituire la Sezione, e che siano in pari con la quota sociale. A tale riguardo le Province Autonome sono considerate equiparate alle Regioni.

La Sezione Regionale ha preferibilmente la propria sede nel capoluogo della Regione.

Il Consiglio Direttivo accerterà la effettiva possibilità di azione e rappresentanza regionale della costituenda Sezione come prerequisito per l’istituzione.

Art. 15

L’Assemblea dei Soci della Sezione Regionale nomina un proprio Consiglio Direttivo, che deve comprendere almeno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere e che svolge la sua attività secondo un proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Tutti i Soci della Associazione possono intervenire alle riunioni della Sezione Regionale con gli stessi diritti dei Soci residenti. Solo questi tuttavia godono del diritto di voto e possono assumere cariche sociali nella Sezione.

Alle riunioni della Sezione possono essere ammessi anche i non Soci, ma senza diritto di voto.

Art. 16 - Sezione Locale

La Sezione Locale è istituita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su richiesta di almeno dieci Soci ordinari residenti in una qualunque località, che siano in pari con la quota sociale e che si diano un regolamento non in contrasto con le norme del presente Statuto.

Essa è amministrata da un Consiglio direttivo analogo a quello delle Sezioni Regionali, o almeno da un Presidente e un Tesoriere espressi dall’Assemblea dei Soci.

Art 17 - Gruppi di Soci

Costituiscono un Gruppo di Soci, nelle località in cui non esistono strutture dell’Associazione, almeno cinque Soci.

Il gruppo dei Soci nomina un proprio Coordinatore e redige un programma di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale.

Art. 18

I Soci delle Sezioni Regionali e delle Sezioni Locali pagano la loro quota alla Sezione stessa; il 50% delle quote è trattenuto dalla Sezione stessa, la quale lo utilizzerà per le sue attività; il 50% della quota deve essere versato dalla Sezione alla Tesoreria dell’Associazione.

Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali amministrano in proprio i fondi, derivanti dalle quote dei Soci residenti e da altri finanziamenti, e ne rendono conto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si esprime sull’attività e sul bilancio delle Sezioni e può sciogliere quelle Sezioni che risultino inattive da più di un biennio o il cui operato sia in contrasto con lo Statuto dell’Associazione.

Art. 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, i quali vengono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

I Sindaci esercitano il controllo sull’amministrazione dell’Associazione; essi possono in qualsiasi momento controllare lo stato di cassa, i registri, la contabilità e tutti gli atti amministrativi.

I Sindaci danno conto del proprio operato in Assemblea.

Art. 21 - Collegio dei Probiviri

li Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, di cui uno è il Presidente, che sono eletti dall’Assemblea e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo nazionale.

Ha il compito di vigilare sull’applicazione dello Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i Soci e fra l’Associazione e i Soci.

Art. 22

Le cariche sociali di consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione, di Consigliere di Sezione Regionale o Locale, sono incompatibili con quelle di membro del Collegio Sindacale e di membro del Collegio dei Probiviri.

Art. 23

L’Associazione pubblica un Bollettino periodico inviato gratuitamente ai Soci.

Esso comprende una parte culturale, una parte di carattere professionale, le notizie riguardanti l’attività del Consiglio Direttivo, delle Sezioni e dei gruppi, e tutte le informazioni utili agli associati.

Del Bollettino e di ogni altra eventuale attività editoriale è responsabile il Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 24

Il fondo sociale è costituito dalle quote dei Soci e dai contributi statali e contribuzioni straordinarie elargite all’Associazione da Enti o privati.

Il fondo sociale è amministrato dal Consiglio Direttivo.

Eventuali contributi elargiti direttamente alle Sezioni, sono amministrati dalle Sezioni stesse, il cui Tesoriere ne riferisce, attraverso il Presidente, al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 25

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta Soci.

Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei Soci prima dell’Assemblea annuale. L’Assemblea decide le modifiche dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.

Per modificare l’art. 3 dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 26

Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni.

Art. 27

L’anno sociale inizia il I° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.

 

Inizio documento


 

 

REGOLAMENTO

Art. 1 - Sede sociale

La sede sociale è a Napoli, presso la Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli.

Le attività organizzative (Segreteria, Tesoreria, Organizzazione Convegni, Notiziario, ecc.) possono essere decentrate presso Sezioni Regionali o Locali a seconda dell’opportunità e con decisione dei Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 2 - Emblema sociale

L’Emblema sociale dell’A.N.I.S.N. è costituito da un albero stilizzato con lo sfondo dei Vesuvio e con la scritta Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali in cerchio.

L’Emblema può essere stampato in nero e/o in verde; è riportato sulla carta, sulle buste e sulle pubblicazioni dell’Associazione.

I Soci possono fregiarne le proprie pubblicazioni previa autorizzazione dei Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Bollettino periodico

Il bollettino periodico, previsto dall’art. 23 dello Statuto, viene realizzato almeno tramite un notiziario a periodicità semestrale. Esso viene inviato gratuitamente ai Soci, comprende notizie sull’attività dell’Associazione e argomenti vari di carattere culturale attinente agli scopi sociali.

Art. 4 - Ammissione Soci

La domanda di associazione di un nuovo Socio, avallata da un Consiglio Direttivo di Sezione o di Gruppo oppure da due Soci, viene approvata a titolo provvisorio dal Consiglio Direttivo Nazionale in attesa della ratifica assembleare.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1 Soci partecipano all’Assemblea e vi esercitano il diritto di voto. Essi hanno altresì diritto di accedere a tutte le iniziative e agevolazioni poste in essere dall’A.N.I.S.N. e dalle sue Sezioni e Gruppi, nel rispetto delle nonne statutarie e regolamentari e delle eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti.

I Soci, tranne quelli di nuova iscrizione hanno l’obbligo di versare la quota sociale stabilita dall’Assemblea al massimo entro il mese di giugno, di osservare le norme statutarie e regolamentari e di collaborare per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 - Soci Onorari

Possono essere proposti alla nomina di Socio Onorario quei cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito alte benemerenze verso l’A.N.I.S.N. ovvero nello studio, la divulgazione e l’insegnamento delle Scienze Naturali, contribuendo comunque efficacemente al conseguimento degli scopi sociali.

La candidatura a Socio Onorario deve essere proposta per iscritto al C.D. da almeno dieci Soci ordinari, accompagnata da esauriente motivazione. li C.D. sottoporrà la proposta, insieme con le proprie considerazioni, all’Assemblea, che approverà con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi dell’A.N.I.S.N. sono:

-         l’Assemblea generale;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Presidente;

-         il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti;

-         il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Assemblea generale

L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Ad essa partecipano tutti i Soci ordinari, i Soci onorari e i rappresentanti dei Soci collettivi di volta in volta delegati con delega scritta, prendendovi la parola ed esercitandovi il diritto di voto anche per delega; tutti i partecipanti devono essere in regola con la quota sociale a norma dell’art. 5 del presente Regolamento. 1 Soci deleganti devono essere anch’essi in regola con il versamento della quota sociale.

I Soci di nuova iscrizione non possono votare nell’Assemblea che ratifica la loro ammissione.

L’Assemblea elegge e revoca il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea generale ordinaria

L’Assemblea generale ordinaria si riunisce in qualunque sede su convocazione dei Presidente almeno una volta l’anno entro il mese di maggio successivo alla chiusura dell’anno sociale per approvare l’operato del Consiglio Direttivo in carica, il programma delle attività, i bilanci consuntivo e preventivo e le eventuali modifiche della quota sociale.

Esamina ed approva eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento. Ratifica l’ammissione di nuovi Soci e le eventuali radiazioni di Soci su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti vari a richiesta dei Soci, comunicati al Consiglio Direttivo almeno 90 giorni prima dell’apertura dell’Assemblea. L’iscrizione è obbligatoria se viene richiesta da almeno 30 Soci o da due Sezioni.

Art. 10 - Assemblea generale straordinaria

L’Assemblea generale straordinaria deve essere convocata dal Presidente in qualunque momento qualora venga chiesta con motivazione dal maggior numero dei membri del Consiglio Direttivo o da tre Sezioni o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 dei Soci.

Art. 11 - Validità dell’Assemblea

L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata per lettera al domicilio dei Soci almeno 30 giorni prima della data stabilita. Alla convocazione vanno acclusi, ove siano all’ordine dei giorno, copia dei bilanci e l’elenco dei candidati alle elezioni. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando è espressamente disposto in maniera diversa dallo Statuto o da altri articoli del presente Regolamento. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quando riguardano elezioni o radiazioni.

Art. 12 Consiglio Direttivo in attuazione dell’art. 11 dello Statuto:

promuove e delibera iniziative e manifestazioni dell’A.N.I.S.N. per il conseguimento degli scopi sociali;

amministra i fondi sociali e discute i bilanci, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea con il visto del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti;

istituisce nuove Sezioni, ne verifica e approva i Regolamenti e ne informa l’Assemblea;

delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e ne formula l’ordine del giorno;

-         predispone le operazioni di sua competenza per le elezioni;

collabora con il Presidente per l’applicazione delle delibere assembleari e per l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Nella prima riunione il C.D. elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno cinque membri oltre al Presidente o al Vicepresidente.

Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità il voto di chi presiede la riunione vale il doppio.

Alle riunioni possono partecipare i membri del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti ed i Presidenti delle Sezioni Regionali; essi non hanno diritto di voto, ma facoltà di prendere la parola e di fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Il C.D. può invitare alle proprie riunioni anche esperti, Soci e non Soci, che possono portare contributi agli argomenti in discussione. Essi non hanno tuttavia diritto dì voto.

Il verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato in copia a tutti i presenti con lettera raccomandata entro un mese dalla seduta e si intende automaticamente approvato se non pervengono al Segretario obiezioni o richieste di modifiche sostanziali entro due mesi dalla seduta stessa. Il giudizio delle sostanzialità o non sostanzialità delle osservazioni viene lasciato al Presidente e al Segretario congiuntamente che ne rispondono davanti al Consiglio Direttivo. Se il verbale non risulta così approvato o nel caso che due sedute si succedano a distanza di meno di due mesi, l’approvazione del verbale dovrà essere posta all’ordine dei giorno della seduta successiva del C.D. Copia dei verbali approvati va inviata subito dopo l’approvazione a tutti i Presidenti di Sezione.

Art. 13 - Presidente

il Presidente dell’A.N.I.S.N.: è responsabile dei rispetto dello Statuto e del Regolamento; convoca e presiede il C.D. e ne firma i verbali; convoca l’Assemblea; applica e fa applicare le delibere del C.D. e dell’Assemblea. Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente,che lo sostituisce in caso di assenza temporanea e gli subentra in caso di vacanza della carica. il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza, che può partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario: dirige la Segreteria; redige i verbali del C.D. e li sottopone alla firma dei Presidente, dà corso a tutte le operazioni previste dall’art. 12 per la loro approvazione e divulgazione; custodisce i verbali e il protocollo della corrispondenza e mantiene aggiornato lo schedario dei Soci.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere:

-         custodisce i fondi e riscuote le quote sociali;

-         effettua le riscossioni e i pagamenti, previsti nel bilancio preventivo, di cui rende conto nel bilancio annuale, che presenterà al C.D. e all’Assemblea; propone al C.D. le variazioni di bilancio eventualmente necessarie;

-         collabora con il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti durante la verifica dei bilanci e le ispezioni contabili.

Art. 16 - Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti

Come previsto dall’art. 20 dello Statuto è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso nella prima riunione elegge il Presidente tra i membri effettivi. Si riunisce almeno una volta l’anno per l’esame dei bilanci, sui quali presenta la propria relazione all’Assemblea; può riunirsi in qualunque momento per procedere all’esame delle scritture contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci.

In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria.

Delle sue riunioni viene redatto regolare verbale che viene immediatamente trasmesso al Presidente dell’A.N.I.S.N.

Art. 17- Collegio dei Probiviri

Il Collegio giudica sulle controversie tra Soci o tra questi e gli Organi centrali o periferici dell’Associazione e presenta al C.D. una motivata relazione sulle proposte di radiazione dei Soci, prevista dal comma c) dell’art. 6 dello Statuto.

I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né sottoporre all’arbitrato di terzi o portare davanti all’Autorità Giudiziaria le controversie se prima non sarà stato esperito un tentativo di conciliazione tramite il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Delle riunioni del Collegio viene redatto regolare verbale da trasmettere immediatamente al Presidente dell’A.N.I.S.N.

Art. 18 - Eleggibilità

Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i Soci ordinari e onorari che abbiano diritto di voto secondo l’art. 8.

Nessun Socio può occupare contemporaneamente più cariche negli Organi nazionali dell’Associazione. Per il C.D. valgono altresì le norme dell’art. 19.

In caso di vacanza durante il periodo di validità degli Organi sociali subentra il primo Socio nell’ordine tra i non proclamati eletti.

Art. 19 - Modalità di votazione

Alla scadenza di ogni mandato l’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Ogni elettore esprime un massimo di sette preferenze per i Consiglieri, di due preferenze per il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti e di due preferenze per il Collegio dei Probiviri.

Le votazioni si svolgono su liste proposte dal C.D. uscente, il quale deve accogliere le candidature avanzate dai C.D. Regionali in numero proporzionale agli iscritti fino ad un massimo di cinque con la seguente progressione: 1 fino a 50 Soci, 2 fino a 100 Soci, 3 fino a 200 Soci, 4 fino a 300 Soci, 5 fino a 400 Soci ed oltre per il C.D., in numero dì 1 per il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti e di 1 per il Collegio dei Probiviri. Ove le proposte superassero questi limiti, il C.D. è tenuto a prendere in considerazione solo i primi nominativi degli elenchi.

li C.D. può integrare di propria iniziativa le proposte suddette e deve comunque garantire che le candidature proposte all’elettore siano almeno il doppio del numero delle cariche da ricoprire. Almeno il 50% dei candidati deve essere costituito da insegnanti di scuola secondaria o elementare.

Nella lista dei candidati per il C.D. non possono essere compresi nominativi di Consiglieri che abbiano fatto parte di due C.D. Nazionali immediatamente precedenti.

Devono essere anche esclusi quei Consiglieri facenti parte dell’ultimo C.D. che non abbiano partecipato ad almeno metà delle sedute di esso.

E’ ammessa la votazione per corrispondenza, purché avvenga in modo da garantire la segretezza del voto e l’identificazione del votante. La scheda, comunque recapitata, deve pervenire alla Commissione elettorale, nominata dall’Assemblea, prima dell’inizio delle operazioni di votazione.

Art. 20 - Proclamazione degli eletti

Vengono proclamati eletti, dal Presidente dell’Assemblea, nell’ordine, i primi 11 votati per il C.D., i primi 5 votati per il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti (di cui gli ultimi due saranno Revisori supplenti), i primi tre votati per il Collegio dei Probiviri.

Ove uno stesso nominativo risulti eletto per più di uno degli Organi sociali, viene proclamato eletto nell’Organo che precede secondo la successione indicata dallo Statuto.

Ove nella stessa lista più Soci ottengano il medesimo numero di voti viene proclamato eletto il Socio o i Soci con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; ove questa sia identica, il Socio o i Soci più anziani; ove anche l’età sia identica si procede al sorteggio.

Art. 21 - Istituto della delega

La delega, di cui all’art. 8 dello Statuto, dà pieno mandato per qualsiasi tipo di votazione assembleare, che non sia quella per le elezioni.

La delega deve essere scritta e riportare chiaramente leggibile, senza cancellature, il nome del delegato.

Art. 22 - Sezioni Regionali

Le Sezioni Regionali non possono essere più di una per Regione o Provincia autonoma. Esse vengono istituite dal C.D. su richiesta di tutte le Sezioni Locali e di tutti i Gruppi di Soci della Regione.

Le Sezioni Regionali sono dotate di un proprio Regolamento non in contrasto con quello nazionale e svolgono la loro attività in armonia con quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento generale con autonomia organizzativa e amministrativa.

Le Sezioni Regionali inviano a chiusura dell’anno sociale (entro il 31 gennaio) al C.D. dell’A.N.I.S.N. una relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo e sottopongono al vaglio del C.D.N. tutte quelle iniziative che coinvolgono comunque l’Associazione Nazionale. Qualora esistano, nell’ambito della Regione, Sezioni Locali e Gruppi di Soci, i Consigli Direttivi delle Sezioni Locali e i Coordinatori dei Gruppi di Soci devono essere invitati a partecipare alle Assemblee ordinarie Regionali e a presentarvi la relazione ed i bilanci di cui agli articoli 23, 24. Relazione e bilanci dì cui la Sezione Regionale deve tener conto nella relazione che invia annualmente al C.D.N.

Le Sezioni Regionali trasmettono il 50% delle quote sociali alla Tesoreria Nazionale e contemporaneamente l’elenco dei Soci alla Segreteria Nazionale entro il mese di luglio; il 50% delle quote sociali che sono pervenute alle Sezioni all’inizio dell’anno deve essere versato alla Tesoreria nazionale entro il 31 gennaio.

In aggiunta alla quota sociale le Sezioni Regionali possono istituire a carico dei Soci, in funzione di particolari esigenze locali, un ulteriore contributo, che non superi però 1/3 della quota sociale.

Art. 23 - Sezioni Locali

Prendono il nome della località in cui hanno Sede. li C.D. della Sezione è invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria delle Sezioni Regionali, ove questa esista, presentando ivi la relazione dell’attività svolta nell’anno sociale e il bilancio finanziario consuntivo.

Art. 24 - Gruppi di Soci

Il Gruppo di Soci è legalmente costituito quando il C.D.N. prende atto della sua composizione e del nome del Coordinatore.

Ove esista la Sezione Regionale il Coordinatore deve provvedere a quanto previsto per le Sezioni Locali al comma 2 dell’art. 23- Ove la Sezione Regionale non esista il Coordinatore deve inviare relazione e bilancio al C.D.N.

Art. 25 - Entrate sociali

Le entrate sociali, oltre a quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto, possono derivare anche da proventi di eventuali iniziative dell’Associazione.

Art. 26 - Patrimonio sociale

il patrimonio dell’A.N.I.S.N. è costituito dai beni mobili e immobili dell’Associazione; dalle attrezzature, dal materiale bibliografico, cartografico e fotografico e dall’archivio sociale; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 27 - Modifiche

Le proposte di modifica del Regolamento possono essere avanzate dal C. D., o da almeno 40 Soci e devono essere comunicate con l’ordine dei giorno dell’Assemblea, che le approverà a maggioranza dei presenti.

Art. 28 - Scioglimento

L’Associazione potrà essere sciolta, su proposta del C.D. o di 1/5 dei Soci con il voto favorevole di almeno ¾ degli iscritti. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà tre liquidatori, che provvederanno all’inventario del patrimonio sociale ed alla sua devoluzione ad altre Associazioni similari, essendone esclusa la ripartizione tra i Soci.

Art. 29 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 30 - Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo l’approvazione dell’Assemblea convocata per tale scopo, che delibera con la maggioranza dei 2/ 3 dei votanti.

Il C.D. è delegato ad introdurvi le modifiche deliberate dall’Assemblea in sede di approvazione.

 

Inizio documento



[1] L'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali è stata costituita a Sorrento il giorno 10 marzo 1979, nel corso del Primo Convegno Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali promosso dall'ACISN (Associazione Campana Insegnanti Scienze Naturali). Per mandato dell'Assemblea dei Convegno, un gruppo di dieci eletti ha preparato una bozza di statuto su uno schema proposto inizialmente dall'ACISN nel corso della riunione di Sorrento e modificato sostanzialmente dagli eletti e dall'AIS di Firenze. L'approvazione definitiva dei presente statuto si è avuta a Rimini nel corso del 2' Convegno dell'ANISN, 16-20 settembre 1980.