A. N. I.
S. N.
e
Rimini 16-20 settembre 1980
Regolamento
Approvato dalle Assemblee dell’8 dicembre 1986, del 13 dicembre
1987 e dell’11 dicembre 1988
E’
costituita l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali
(A.N.I.S.N.) con sede in NAPOLI.
L’Associazione
è apartitica e priva di carattere sindacale e non persegue scopi di lucro;
promuove iniziative atte a migliorare le condizioni didattico-pedagogiche
dell’insegnamento delle Scienze Naturali, secondo i bisogni dell’attuale società.
Nella
consapevolezza del valore formativo dell’insegnamento delle Scienze Naturali,
l’Associazione si propone i seguenti scopi:
1)
stimolare le iniziative atte a migliorare la professionalità nell’insegnamento
delle Scienze Naturali attraverso attività di formazione, aggiornamento e
ricerca in collaborazione con Università ed altri Enti;
2)
favorire e coordinare iniziative e realizzazioni didattiche contribuendo ad una
più stretta e reciproca collaborazione fra gli Insegnanti e promuovendo
convegni, riunioni, corsi di aggiornamento, escursioni ed altre attività
culturali;
3)
favorire i rapporti con le Associazioni consorelle italiane e straniere e con
le altre Associazioni scientifiche;
4)
curare la raccolta, l’organizzazione e la circolazione delle informazioni su
tutto ciò che riguarda l’insegnamento delle Scienze Naturali e l’Educazione
Ambientale;
5) curare in modo particolare la realizzazione di attività
formative relative alla Educazione alla Salute, all’Educazione Ambientale e
alla Conservazione e Protezione della Natura e delle sue risorse in un contesto
pluridisciplinare edinterdisciplinare.
Possono essere Soci ordinari dell’Associazione gli
insegnanti di Scienze Naturali delle scuole di ogni ordine e grado e tutti coloro
che hanno interesse all’insegnamento delle suddette discipline.
Possono essere Soci collettivi Enti e Scuole attraverso
persone fisiche all’uopo delegate.
I Soci pagano una quota annua il cui importo è stabilito
dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Qualora i Soci
facciano parte di una sezione, la qUota sociale annuale potrà essere versata
tramite le sezioni, secondo le modalità previste dall’articolo 18. I Soci
collettivi pagano una quota doppia di quella dei Soci ordinari.
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) dopo due anni di morosità nel pagamento della quota
associativa annua; c) - per gravissimi motivi suggeriti all’Assemblea dal
Consiglio Direttivo e approvati a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Sono organi dell’Associazione:
1)
l’Assemblea dei Soci;
2)
il Consiglio Direttivo;
3)
il Presidente;
4)
il Collegio Sindacale;
5)
il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è
costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Hanno diritto di voto i Soci ordinari e un delegato per ogni
Socio collettivo. Ogni partecipante dell’Assemblea può essere latore di non più
di una delega.
E’ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite
dal regolamento dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno o su
delibera del Consiglio DIrettivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci.
L’Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
prima della data stabilita, specificando il luogo, la data, l’ora della prima e
della seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve recare l’ordine del
giorno predisposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei convenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione
per la modifica di articoli dello Statuto.
L’Assemblea stabilisce:
a) l’indirizzo generale dell’Associazione e il programma
delle attività da svolgere;
b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
c) procede alla ratifica della ammissione dei nuovi Soci e
della eventuale radiazione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto
da 11 (undici) membri ed esprime nel suo seno: il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, i Presidenti (o i loro delegati) di ciascuna delle Sezioni
Regionali e, nelle regioni che ne siano prive, i Presidenti delle Sezioni
Locali più rappresentative.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del
Presidente o per iniziativa di quattro Soci consiglieri almeno due volte
all’anno.
Il Consiglio Direttivo regge e amministra l’Associazione:
- realizza il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;
- autorizza la costituzione delle strutture periferiche,
dirime le eventuali controversie e decide il loro eventuale scioglimento;
- decide sulla ammissione o meno dei nuovi Soci. Le
decisioni prese verranno ratificate dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Qualora un posto di consigliere si renda vacante, esso verrà
ricoperto dal primo dei non eletti il quale rimane in carica fino alla scadenza
del mandato.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma
sociale, in sua assenza è sostituito dal vicepresidente.
Art. 13 -
Organizzazione periferica
L’organizzazione periferica dell’Associazione è così
articolata: 1) - Sezioni Regionali; 2) - Sezioni Locali; 3) -Gruppi di Soci.
La Sezione Regionale è istituita dal Consiglio Direttivo su
richiesta di Sezioni Locali o Gruppi di Soci appartenenti alla stessa regione,
nella quale si intende istituire la Sezione, e che siano in pari con la quota
sociale. A tale riguardo le Province Autonome sono considerate equiparate alle
Regioni.
La Sezione Regionale ha preferibilmente la propria sede nel
capoluogo della Regione.
Il Consiglio Direttivo accerterà la effettiva possibilità di
azione e rappresentanza regionale della costituenda Sezione come prerequisito
per l’istituzione.
L’Assemblea dei Soci della Sezione Regionale nomina un
proprio Consiglio Direttivo, che deve comprendere almeno un Presidente, un
Segretario e un Tesoriere e che svolge la sua attività secondo un proprio
regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Tutti i Soci della Associazione possono intervenire alle
riunioni della Sezione Regionale con gli stessi diritti dei Soci residenti.
Solo questi tuttavia godono del diritto di voto e possono assumere cariche
sociali nella Sezione.
Alle riunioni della Sezione possono essere ammessi anche i
non Soci, ma senza diritto di voto.
La Sezione Locale è istituita dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione su richiesta di almeno dieci Soci ordinari residenti in una
qualunque località, che siano in pari con la quota sociale e che si diano un
regolamento non in contrasto con le norme del presente Statuto.
Essa è amministrata da un Consiglio direttivo analogo a
quello delle Sezioni Regionali, o almeno da un Presidente e un Tesoriere
espressi dall’Assemblea dei Soci.
Costituiscono un Gruppo di Soci, nelle località in cui non
esistono strutture dell’Associazione, almeno cinque Soci.
Il gruppo dei Soci nomina un proprio Coordinatore e redige
un programma di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Associazione
Nazionale.
Art. 18
I Soci delle Sezioni Regionali e delle Sezioni Locali pagano
la loro quota alla Sezione stessa; il 50% delle quote è trattenuto dalla
Sezione stessa, la quale lo utilizzerà per le sue attività; il 50% della quota
deve essere versato dalla Sezione alla Tesoreria dell’Associazione.
Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali amministrano in
proprio i fondi, derivanti dalle quote dei Soci residenti e da altri
finanziamenti, e ne rendono conto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si esprime
sull’attività e sul bilancio delle Sezioni e può sciogliere quelle Sezioni che
risultino inattive da più di un biennio o il cui operato sia in contrasto con
lo Statuto dell’Associazione.
Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e
due supplenti, i quali vengono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in
carica quanto il Consiglio Direttivo.
I Sindaci esercitano il controllo sull’amministrazione
dell’Associazione; essi possono in qualsiasi momento controllare lo stato di
cassa, i registri, la contabilità e tutti gli atti amministrativi.
I Sindaci danno conto del proprio operato in Assemblea.
li Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, di cui
uno è il Presidente, che sono eletti dall’Assemblea e durano in carica quanto
il Consiglio Direttivo nazionale.
Ha il compito di vigilare sull’applicazione dello Statuto e
di dirimere eventuali controversie fra i Soci e fra l’Associazione e i Soci.
Le cariche sociali di consigliere del Consiglio Direttivo
Nazionale dell’Associazione, di Consigliere di Sezione Regionale o Locale, sono
incompatibili con quelle di membro del Collegio Sindacale e di membro del
Collegio dei Probiviri.
Art. 23
L’Associazione pubblica un Bollettino periodico inviato
gratuitamente ai Soci.
Esso comprende una parte culturale, una parte di carattere
professionale, le notizie riguardanti l’attività del Consiglio Direttivo, delle
Sezioni e dei gruppi, e tutte le informazioni utili agli associati.
Del Bollettino e di ogni altra eventuale attività editoriale
è responsabile il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il fondo sociale è costituito dalle quote dei Soci e dai
contributi statali e contribuzioni straordinarie elargite all’Associazione da
Enti o privati.
Il fondo sociale è amministrato dal Consiglio Direttivo.
Eventuali contributi elargiti direttamente alle Sezioni,
sono amministrati dalle Sezioni stesse, il cui Tesoriere ne riferisce,
attraverso il Presidente, al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal
Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta Soci.
Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei
Soci prima dell’Assemblea annuale. L’Assemblea decide le modifiche dello
Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.
Per modificare l’art. 3 dello Statuto occorre il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.
Art. 26
Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno
diritto a remunerazioni.
Art. 27
L’anno sociale inizia il I° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Art. 28
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle norme di legge.
La sede sociale è a Napoli, presso la Società dei
Naturalisti, Via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli.
Le attività organizzative (Segreteria, Tesoreria,
Organizzazione Convegni, Notiziario, ecc.) possono essere decentrate presso
Sezioni Regionali o Locali a seconda dell’opportunità e con decisione dei
Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Emblema sociale dell’A.N.I.S.N. è costituito da un
albero stilizzato con lo sfondo dei Vesuvio e con la scritta Associazione
Nazionale Insegnanti Scienze Naturali in cerchio.
L’Emblema può essere stampato in nero e/o in verde; è
riportato sulla carta, sulle buste e sulle pubblicazioni dell’Associazione.
I Soci possono fregiarne le proprie pubblicazioni previa
autorizzazione dei Consiglio Direttivo.
Il bollettino periodico, previsto dall’art. 23 dello
Statuto, viene realizzato almeno tramite un notiziario a periodicità semestrale.
Esso viene inviato gratuitamente ai Soci, comprende notizie sull’attività
dell’Associazione e argomenti vari di carattere culturale attinente agli scopi
sociali.
La domanda di associazione di un nuovo Socio, avallata da
un Consiglio Direttivo di Sezione o di Gruppo oppure da due Soci, viene
approvata a titolo provvisorio dal Consiglio Direttivo Nazionale in attesa
della ratifica assembleare.
1 Soci partecipano all’Assemblea e vi esercitano il
diritto di voto. Essi hanno altresì diritto di accedere a tutte le iniziative e
agevolazioni poste in essere dall’A.N.I.S.N. e dalle sue Sezioni e Gruppi, nel
rispetto delle nonne statutarie e regolamentari e delle eventuali disposizioni
emanate dagli organi competenti.
I Soci, tranne quelli di nuova iscrizione hanno l’obbligo
di versare la quota sociale stabilita dall’Assemblea al massimo entro il mese
di giugno, di osservare le norme statutarie e regolamentari e di collaborare
per il conseguimento degli scopi sociali.
Possono essere proposti alla nomina di Socio Onorario
quei cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito alte benemerenze
verso l’A.N.I.S.N. ovvero nello studio, la divulgazione e l’insegnamento delle
Scienze Naturali, contribuendo comunque efficacemente al conseguimento degli
scopi sociali.
La candidatura a Socio Onorario deve essere proposta per
iscritto al C.D. da almeno dieci Soci ordinari, accompagnata da esauriente
motivazione. li C.D. sottoporrà la proposta, insieme con le proprie
considerazioni, all’Assemblea, che approverà con la maggioranza dei 2/3 dei
votanti.
Gli organi dell’A.N.I.S.N. sono:
-
l’Assemblea generale;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Collegio Sindacale dei
Revisori dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea generale è l’organo sovrano
dell’Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Ad essa
partecipano tutti i Soci ordinari, i Soci onorari e i rappresentanti dei Soci
collettivi di volta in volta delegati con delega scritta, prendendovi la parola
ed esercitandovi il diritto di voto anche per delega; tutti i partecipanti
devono essere in regola con la quota sociale a norma dell’art. 5 del presente
Regolamento. 1 Soci deleganti devono essere anch’essi in regola con il
versamento della quota sociale.
I Soci di nuova iscrizione non possono votare
nell’Assemblea che ratifica la loro ammissione.
L’Assemblea elegge e revoca il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale ordinaria si riunisce in qualunque
sede su convocazione dei Presidente almeno una volta l’anno entro il mese di
maggio successivo alla chiusura dell’anno sociale per approvare l’operato del
Consiglio Direttivo in carica, il programma delle attività, i bilanci
consuntivo e preventivo e le eventuali modifiche della quota sociale.
Esamina ed approva eventuali proposte di modifica dello
Statuto e del Regolamento. Ratifica l’ammissione di nuovi Soci e le eventuali
radiazioni di Soci su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti
vari a richiesta dei Soci, comunicati al Consiglio Direttivo almeno 90 giorni
prima dell’apertura dell’Assemblea. L’iscrizione è obbligatoria se viene
richiesta da almeno 30 Soci o da due Sezioni.
L’Assemblea generale straordinaria deve essere convocata
dal Presidente in qualunque momento qualora venga chiesta con motivazione dal
maggior numero dei membri del Consiglio Direttivo o da tre Sezioni o dal
Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10
dei Soci.
L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, deve
essere convocata per lettera al domicilio dei Soci almeno 30 giorni prima della
data stabilita. Alla convocazione vanno acclusi, ove siano all’ordine dei
giorno, copia dei bilanci e l’elenco dei candidati alle elezioni. L’Assemblea è
valida in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della metà dei
Soci più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima,
l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando
è espressamente disposto in maniera diversa dallo Statuto o da altri articoli
del presente Regolamento. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo
quando riguardano elezioni o radiazioni.
promuove e delibera iniziative e manifestazioni dell’A.N.I.S.N. per il conseguimento degli scopi sociali;
amministra i fondi sociali e discute i bilanci, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea con il visto del Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti;
istituisce nuove Sezioni, ne verifica e approva i Regolamenti e ne informa l’Assemblea;
delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e ne formula l’ordine del giorno;
-
predispone le operazioni di
sua competenza per le elezioni;
collabora con il Presidente per l’applicazione delle delibere assembleari e per l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.
Nella prima riunione il C.D. elegge nel suo seno il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno
cinque membri oltre al Presidente o al Vicepresidente.
Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice; in
caso di parità il voto di chi presiede la riunione vale il doppio.
Alle riunioni possono partecipare i membri del Collegio
Sindacale dei Revisori dei Conti ed i Presidenti delle Sezioni Regionali; essi
non hanno diritto di voto, ma facoltà di prendere la parola e di fare inserire
a verbale le proprie osservazioni. Il C.D. può invitare alle proprie riunioni
anche esperti, Soci e non Soci, che possono portare contributi agli argomenti
in discussione. Essi non hanno tuttavia diritto dì voto.
Il verbale redatto dal
Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato in copia
a tutti i presenti con lettera raccomandata entro un mese dalla seduta e si
intende automaticamente approvato se non pervengono al Segretario obiezioni o
richieste di modifiche sostanziali entro due mesi dalla seduta stessa. Il
giudizio delle sostanzialità o non sostanzialità delle osservazioni viene
lasciato al Presidente e al Segretario congiuntamente che ne rispondono davanti
al Consiglio Direttivo. Se il verbale non risulta così approvato o nel caso che
due sedute si succedano a distanza di meno di due mesi, l’approvazione del
verbale dovrà essere posta all’ordine dei giorno della seduta successiva del
C.D. Copia dei verbali approvati va inviata subito dopo l’approvazione a tutti
i Presidenti di Sezione.
il Presidente dell’A.N.I.S.N.: è responsabile dei
rispetto dello Statuto e del Regolamento; convoca e presiede il C.D. e ne firma
i verbali; convoca l’Assemblea; applica e fa applicare le delibere del C.D. e
dell’Assemblea. Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente,che lo
sostituisce in caso di assenza temporanea e gli subentra in caso di vacanza
della carica. il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza, che può
partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.
Il Segretario: dirige la Segreteria; redige i verbali del
C.D. e li sottopone alla firma dei Presidente, dà corso a tutte le operazioni
previste dall’art. 12 per la loro approvazione e divulgazione; custodisce i
verbali e il protocollo della corrispondenza e mantiene aggiornato lo schedario
dei Soci.
Il Tesoriere:
- custodisce i fondi e riscuote le quote sociali;
- effettua le riscossioni e i pagamenti, previsti nel bilancio preventivo, di cui rende conto nel bilancio annuale, che presenterà al C.D. e all’Assemblea; propone al C.D. le variazioni di bilancio eventualmente necessarie;
- collabora con il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti durante la verifica dei bilanci e le ispezioni contabili.
Come previsto dall’art. 20 dello Statuto è composto da
tre membri effettivi e due supplenti. Esso nella prima riunione elegge il
Presidente tra i membri effettivi. Si riunisce almeno una volta l’anno per
l’esame dei bilanci, sui quali presenta la propria relazione all’Assemblea; può
riunirsi in qualunque momento per procedere all’esame delle scritture
contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei
Soci.
In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la
convocazione dell’Assemblea straordinaria.
Delle sue riunioni viene redatto regolare verbale che viene
immediatamente trasmesso al Presidente dell’A.N.I.S.N.
Il Collegio giudica sulle controversie tra Soci o tra
questi e gli Organi centrali o periferici dell’Associazione e presenta al C.D.
una motivata relazione sulle proposte di radiazione dei Soci, prevista dal
comma c) dell’art. 6 dello Statuto.
I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né
sottoporre all’arbitrato di terzi o portare davanti all’Autorità Giudiziaria le
controversie se prima non sarà stato esperito un tentativo di conciliazione
tramite il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della
parte interessata.
Delle riunioni del Collegio viene redatto regolare
verbale da trasmettere immediatamente al Presidente dell’A.N.I.S.N.
Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i Soci
ordinari e onorari che abbiano diritto di voto secondo l’art. 8.
Nessun Socio può occupare contemporaneamente più cariche
negli Organi nazionali dell’Associazione. Per il C.D. valgono altresì le norme
dell’art. 19.
In caso di vacanza durante il periodo di validità degli
Organi sociali subentra il primo Socio nell’ordine tra i non proclamati eletti.
Alla scadenza di ogni mandato l’Assemblea elegge a
scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale dei Revisori
dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Ogni elettore esprime un massimo di
sette preferenze per i Consiglieri, di due preferenze per il Collegio Sindacale
dei Revisori dei Conti e di due preferenze per il Collegio dei Probiviri.
Le votazioni si svolgono su liste proposte dal C.D.
uscente, il quale deve accogliere le candidature avanzate dai C.D. Regionali in
numero proporzionale agli iscritti fino ad un massimo di cinque con la seguente
progressione: 1 fino a 50 Soci, 2 fino a 100 Soci, 3 fino a 200 Soci, 4 fino a
300 Soci, 5 fino a 400 Soci ed oltre per il C.D., in numero dì 1 per il
Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti e di 1 per il Collegio dei Probiviri.
Ove le proposte superassero questi limiti, il C.D. è tenuto a prendere in
considerazione solo i primi nominativi degli elenchi.
li C.D. può integrare di propria iniziativa le proposte
suddette e deve comunque garantire che le candidature proposte all’elettore
siano almeno il doppio del numero delle cariche da ricoprire. Almeno il 50% dei
candidati deve essere costituito da insegnanti di scuola secondaria o elementare.
Nella lista dei candidati per il C.D. non possono essere
compresi nominativi di Consiglieri che abbiano fatto parte di due C.D.
Nazionali immediatamente precedenti.
Devono essere anche esclusi quei Consiglieri facenti
parte dell’ultimo C.D. che non abbiano partecipato ad almeno metà delle sedute
di esso.
E’ ammessa la votazione per corrispondenza, purché
avvenga in modo da garantire la segretezza del voto e l’identificazione del
votante. La scheda, comunque recapitata, deve pervenire alla Commissione
elettorale, nominata dall’Assemblea, prima dell’inizio delle operazioni di
votazione.
Vengono proclamati eletti, dal Presidente dell’Assemblea,
nell’ordine, i primi 11 votati per il C.D., i primi 5 votati per il Collegio
Sindacale dei Revisori dei Conti (di cui gli ultimi due saranno Revisori
supplenti), i primi tre votati per il Collegio dei Probiviri.
Ove uno stesso nominativo risulti eletto per più di uno
degli Organi sociali, viene proclamato eletto nell’Organo che precede secondo
la successione indicata dallo Statuto.
Ove nella stessa lista più Soci ottengano il medesimo
numero di voti viene proclamato eletto il Socio o i Soci con maggiore anzianità
di iscrizione all’Associazione; ove questa sia identica, il Socio o i Soci più
anziani; ove anche l’età sia identica si procede al sorteggio.
La delega, di cui all’art. 8 dello Statuto, dà pieno
mandato per qualsiasi tipo di votazione assembleare, che non sia quella per le
elezioni.
La delega deve essere scritta e riportare chiaramente
leggibile, senza cancellature, il nome del delegato.
Le Sezioni Regionali non possono essere più di una per
Regione o Provincia autonoma. Esse vengono istituite dal C.D. su richiesta di
tutte le Sezioni Locali e di tutti i Gruppi di Soci della Regione.
Le Sezioni Regionali sono dotate di un proprio Regolamento
non in contrasto con quello nazionale e svolgono la loro attività in armonia
con quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento generale con autonomia
organizzativa e amministrativa.
Le Sezioni Regionali inviano a chiusura dell’anno sociale
(entro il 31 gennaio) al C.D. dell’A.N.I.S.N. una relazione sull’attività
svolta ed il bilancio consuntivo e sottopongono al vaglio del C.D.N. tutte
quelle iniziative che coinvolgono comunque l’Associazione Nazionale. Qualora
esistano, nell’ambito della Regione, Sezioni Locali e Gruppi di Soci, i
Consigli Direttivi delle Sezioni Locali e i Coordinatori dei Gruppi di Soci
devono essere invitati a partecipare alle Assemblee ordinarie Regionali e a
presentarvi la relazione ed i bilanci di cui agli articoli 23, 24. Relazione e
bilanci dì cui la Sezione Regionale deve tener conto nella relazione che invia
annualmente al C.D.N.
Le Sezioni Regionali trasmettono il 50% delle quote
sociali alla Tesoreria Nazionale e contemporaneamente l’elenco dei Soci alla
Segreteria Nazionale entro il mese di luglio; il 50% delle quote sociali che
sono pervenute alle Sezioni all’inizio dell’anno deve essere versato alla
Tesoreria nazionale entro il 31 gennaio.
In aggiunta alla quota sociale le Sezioni Regionali
possono istituire a carico dei Soci, in funzione di particolari esigenze
locali, un ulteriore contributo, che non superi però 1/3 della quota sociale.
Prendono il nome della località in cui hanno Sede. li
C.D. della Sezione è invitato a partecipare all’Assemblea ordinaria delle
Sezioni Regionali, ove questa esista, presentando ivi la relazione
dell’attività svolta nell’anno sociale e il bilancio finanziario consuntivo.
Il Gruppo di Soci è legalmente costituito quando il
C.D.N. prende atto della sua composizione e del nome del Coordinatore.
Ove esista la Sezione Regionale il Coordinatore deve
provvedere a quanto previsto per le Sezioni Locali al comma 2 dell’art. 23- Ove
la Sezione Regionale non esista il Coordinatore deve inviare relazione e
bilancio al C.D.N.
Le entrate sociali, oltre a quanto previsto dall’art. 24
dello Statuto, possono derivare anche da proventi di eventuali iniziative
dell’Associazione.
il patrimonio dell’A.N.I.S.N. è costituito dai beni
mobili e immobili dell’Associazione; dalle attrezzature, dal materiale
bibliografico, cartografico e fotografico e dall’archivio sociale; da eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le proposte di modifica del Regolamento possono essere
avanzate dal C. D., o da almeno 40 Soci e devono essere comunicate con l’ordine
dei giorno dell’Assemblea, che le approverà a maggioranza dei presenti.
L’Associazione potrà essere sciolta, su proposta del C.D.
o di 1/5 dei Soci con il voto favorevole di almeno ¾ degli iscritti.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà tre liquidatori, che
provvederanno all’inventario del patrimonio sociale ed alla sua devoluzione ad
altre Associazioni similari, essendone esclusa la ripartizione tra i Soci.
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal
presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni
dopo l’approvazione dell’Assemblea convocata per tale scopo, che delibera con
la maggioranza dei 2/ 3 dei votanti.
Il C.D. è delegato ad introdurvi le modifiche deliberate
dall’Assemblea in sede di approvazione.
[1]
L'Associazione
Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali è stata costituita a Sorrento
il giorno 10 marzo 1979, nel corso del Primo Convegno Nazionale degli Insegnanti
di Scienze Naturali promosso dall'ACISN (Associazione Campana Insegnanti
Scienze Naturali). Per mandato dell'Assemblea dei Convegno, un gruppo di
dieci eletti ha preparato una bozza di statuto su uno schema proposto inizialmente
dall'ACISN nel corso della riunione di Sorrento e modificato sostanzialmente
dagli eletti e dall'AIS di Firenze. L'approvazione definitiva dei presente
statuto si è avuta a Rimini nel corso del 2' Convegno dell'ANISN, 16-20
settembre 1980.