Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali

www.anisn.it

 

Decreto Ministeriale n. 177

Modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione



Roma, 10 luglio 2000

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in data 26 maggio 1999 che delinea una nuova strategia di formazione del personale della scuola;

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto in data 3 agosto 1999 che contiene i criteri di riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o disciplinari e per l'accreditamento di soggetti per la formazione del personale della scuola;

VISTA la Direttiva n.210 del 3 settembre 1999 concernente le azioni di formazione del personale della scuola;

CONSIDERATA la rilevanza della formazione degli insegnanti come leva strategica fondamentale per la riuscita delle riforme in corso della scuola;

CONSIDERATA la necessità di un miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di formazione del personale docente della scuola attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei soggetti che offrono formazione per il personale docente;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

ATTESA l'esigenza di dover sostituire con il presente decreto il D.M. n. 88 del 24.3.2000;


DECRETA


Art. 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione.

2. Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti pubblici di ricerca.

Art. 2 - Accreditamento dei soggetti che offrono formazione

1. I soggetti che offrono formazione, per essere accreditati ai fini della realizzazione di progetti di interesse generale devono farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione.

2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei singoli interessati.

3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:

· l'inclusione della formazione del personale della scuola tra i fini istituzionali dell'ente o dell'agenzia, tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
· attività formativa già svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola comprovata da almeno tre anni di attività;
· esperienza accumulata nel campo della formazione;
· capacità logistiche per la realizzazione di programmi formativi complessi;
· stabilità economica e finanziaria;
· attività di ricerca ed iniziative di innovazione metodologica sulla formazione;
· realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione;
· adeguato livello di professionalizzazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti;
· padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
· significative esperienze di ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche per la formazione a distanza e di apprendimento in rete;
· documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale nel sistema scolastico italiano;
· specifica competenza di campo nelle aree progettuali di lavoro;
· disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

4. La procedura di accreditamento prevede due fasi successive:

All'atto della domanda, rivolta ad ottenere l'accreditamento per la formazione, il soggetto interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione rivolte al personale della scuola condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano di iniziative di formazione di interesse generale (almeno tre) da realizzare nei successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e sulla base della verifica della completezza della documentazione fornita, il Comitato tecnico nazionale, composto di esperti indipendenti nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione, include il soggetto in un elenco provvisorio.

Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività dei singoli soggetti, specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente e la qualità delle azioni di formazione svolte, condizioni queste per la successiva proposta di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco definitivo dei soggetti accreditati da parte del Ministero.

5. Le iniziative formative promosse da soggetti inclusi nell'elenco provvisorio o definitivamente accreditati sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.

6. L'elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed è disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica.

7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 5, fa venir meno l'accreditamento, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.

Art. 3 - Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari

1. Le associazioni professionali del personale della scuola e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione.

2. Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione.

3. Le iniziative formative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.

4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti sono:

· attività formative svolte secondo criteri di qualità;
· adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno interregionale;
· effettiva consistenza organizzativa e logistica per assicurare la realizzazione di progetti complessi;
· padronanza di approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale degli insegnanti, anche con il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
· attività di ricerca condotta in relazione alla professione docente;
· attività di comunicazione professionale svolta;
· disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

5. La procedura di qualificazione prevede due fasi successive:

All'atto della domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento di soggetto qualificato per la formazione continua del personale della scuola, l'associazione interessata dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano di iniziative di formazione (almeno tre) da realizzare nei successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e sulla base della verifica della completezza della documentazione fornita, il Comitato tecnico nazionale include l'associazione in un elenco provvisorio.

Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività delle singole associazioni, specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma precedente e la qualità delle azioni di formazione svolte, condizioni queste per la successiva proposta di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco definitivo delle associazioni qualificate da parte del Ministero.

6. Tutti i soggetti qualificati riconosciuti come tali sono inseriti in un elenco pubblico, disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica.

7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 5, fa venir meno la qualificazione, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.

Art. 4 - Informazione e monitoraggio delle attività di formazione

1. I soggetti accreditati, di cui all'art. 2 ed i soggetti riconosciuti come qualificati, di cui all'art.3 si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione del personale della scuola previsto dall'art. 12, comma 12, del contratto collettivo nazionale integrativo, dati organizzati secondo un modello standard, relativi alle iniziative proposte.

2. Dati relativi alle attività di formazione sono altresì comunicati all'Amministrazione scolastica dai soggetti di per sé qualificati di cui all'art. 1, comma 2.

3. Le attività di formazione sono oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'art. 5.

Art. 5 - Comitato Tecnico Nazionale

1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di qualificazione viene costituito, con successivo decreto, un Comitato Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di valutare le circostanze che, dichiarate o documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento e la qualificazione.

2. Il Comitato Tecnico Nazionale sarà composto di esperti esterni ed interni all'amministrazione della pubblica istruzione, senza oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.

3. I componenti del Comitato Tecnico Nazionale non dovranno avere alcun rapporto con i soggetti che parteciperanno alle procedure di accreditamento e di qualificazione.

Art. 6 - Impugnative

1. Avverso la mancata inclusione nell'elenco provvisorio predisposto dal Comitato Tecnico e avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale per il bilancio presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed alla Corte dei Conti per i controlli di legge.

IL MINISTRO